Il DLgs 106/2009 si occupa di alcuni aspetti relativi alla cartella sanitaria e di rischio che deve essere compilata per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.
Il Medico Competente deve utilizzare il modello previsto dall’allegato 3A del DLgs che, rispetto a quello contenuto nel TU 81/2008, non prevede più la firma del datore di lavoro sul frontespizio.
La Conferenza Stato Regioni nella seduta del 15 marzo scorso, ha definito i nuovi contenuti dell’allegato 3A e contestualmente dell’allegato 3B. Ieri 26 luglio 2012 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Decreto 9 luglio 2012 del ministero della Salute “Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
La cartella sanitaria:
- deve riportare i fattori di rischio a cui il lavoratore é esposto e i livelli espositivi;
- deve recare la firma del lavoratore in occasione della visita medica e all’atto del rilascio del giudizio di idoneità (che deve essere anche consegnato all’interessato) (*)
- viene conservata nel luogo concordato al momento dell’incarico al Medico Competente;(e quindi, può essere conservata in azienda ma senza la possibilità di accesso da parte dell’Azienda oppure nello studio del medico competente, il tutto a condizione che si osservino gli obblighi derivati dal Codice sul trattamento dei dati personali e sensibili).
Alla cessazione del rapporto di lavoro la cartella sanitaria e di rischio:
- viene consegnata in copia al lavoratore
- viene conservata a carico del datore di lavoro per almeno 10 anni.
La cartella sanitaria e di rischio viene predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall’articolo 53 del TU 81/08 e ss.mm.ii. (**)
(*) I giudizi di idoneità possono essere: idoneo; idoneo con prescrizioni; idoneo con limitazioni; inidoneo temporaneamente; inidoneo permanentemente.
“Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso (comma del TU 81/08, così modificato dall’articolo 26, comma 9, del DLgs n. 106 del 2009)”.
Le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della documentazione devono essere tali da assicurare che:
a) l’accesso alle funzioni del sistema sia consentito solo ai soggetti a ciò espressamente abilitati dal datore di lavoro;
b) la validazione delle informazioni inserite sia consentito solo alle persone responsabili, in funzione della natura dei dati;
c) le operazioni di validazione dei dati di cui alla lettera b) siano univocamente riconducibili alle persone responsabili che le hanno effettuate mediante la memorizzazione di codice identificativo autogenerato dagli stessi;
d) le eventuali informazioni di modifica, ivi comprese quelle inerenti alle generalità e ai dati occupazionali del lavoratore, siano solo aggiuntive a quelle già memorizzate;
e) sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla base dei singoli documenti, ove previsti dal presente decreto legislativo, le informazioni contenute nei supporti di memoria;
f) le informazioni siano conservate almeno su due distinti supporti informatici di memoria e siano implementati programmi di protezione e di controllo del sistema da codici virali;
g) sia redatta, a cura dell’esercente del sistema, una procedura in cui siano dettagliatamente descritte le operazioni necessarie per la gestione del sistema medesimo. Nella procedura non devono essere riportati i codici di accesso”.
Quali sono le disposizioni del TU alle quali devono sottostare le associazioni senza personale dipendente ma che, per raggiungere le proprie finalità, si avvalgono dell’aiuto di unità operative volontarie?
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