Imu terreni montani, proroga al 10 febbraio
di Laura

Esenti i Comuni delle Comunità montane. Si pagherà il 10 febbraio 2015 secondo la classificazione Istat. Prevista una salvaguardia per l'Imu 2014 che comporterà maggiori esenzioni


Il Governo riscrive "in extremis" le regole dell'Imu per i terreni agricoli montani con il D.l. 4/2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24.01.2015, due giorni prima della scadenza fissata per il 26.01.2015.

Al posto del criterio basato sull'altitudine, dal 2015 si adotterà il criterio di classificazione dei terreni predisposto dall'Istat: "non montano", "parzialmente montano" e "montano". I comuni della comunità montane sono classificati "montano", pertanto risultano esenti dal pagamento dell'Imu.

Il Governo ha deciso di abbandonare il criterio dell'altitudine, oggetto di molte critiche e di ricorsi al TAR, e di adottare quello della classificazione Istat del territorio: "non montano", "parzialmente montano" e "montano".

L'intervento del Governo prevede che a partire dal 2015 l'esenzione si applica:
- ai terreni agricoli (ancorché non coltivati) ubicati dei comuni classificati come "totalmente montani" dall'Istat;
- ai terreni agricoli (ancorché non coltivati) posseduti e condotti da coltivatori diretti/Iap iscritti alla previdenza agricola ricadenti in comuni classificati come "parzialmente montani" secondo l'Istat.

Per i terreni che non ricadono in queste classificazioni, l'Imu è dovuta.

Pertanto:
chi risultasse esente in base alle regole dell'altitudine (del D.M. 28.11.2014), è esente ai fini Imu 2014 anche se non dovesse risultare esente in base alla nuova classificazione del D.l. 4/2015;
chi risultasse non esente in base alle regole dell'altitudine (del D.M. 28.11.2014), ma esente in base alla classificazione del D.l. 4/2015, non pagherà l'Imu 2014 in scadenza il 10.02.2015.