Compro casa, le nuove norme
di Fabrizio Santosuosso

Come acquistare casa con un contratto d'affitto, ovvero senza mutuo ed entrando subito nell'immobile. Ecco le nuove norme che tutelano sia chi compra sia chi vende



L’ormai a tutti nota crisi del mercato immobiliare e le difficoltà di ottenere prestiti bancari (mutui) hanno spinto il legislatore ad introdurre una  nuova Legge, ora in vigore, che:

- da un lato, consente al compratore di ottenere immediatamente la disponibilità dell’alloggio desiderato (recuperando  – tutto o parte – in caso di successivo acquisto, le somme versate per l’immediato godimento della casa stessa);

- dall’altro lato, consente al venditore di meglio e subito individuare gli acquirenti, iniziando tra l’altro anche a mettere a reddito il bene offerto da tempo sul  mercato.

La nuova Legge introduce un elevato livello di garanzie per chi compra.

Garanzie derivanti da:

a) possibilità di trascrizione dell’acquisto, così fatto, anche nei Pubblici Registri;
b) specifica disciplina per il caso di fallimento del venditore.

La nuova Legge riguarda tutti “i contratti, diversi dalla locazione finanziaria (no leasing – quindi), che prevedono l’immediata concessione del godimento di un immobile (si entra, pertanto, subito nella casa) , con diritto per il conduttore (cioè di chi ci va ad abitare) di acquistarlo entro un termine determinato (una data precisa stabilita dalle parti che può, al massimo, essere di anni 10),  imputando al corrispettivo del trasferimento la parte del canone indicata dal contratto (cioè sottraendo dal prezzo totale della casa, quanto già pagato per godere della stessa casa in quel periodo)”.

Questi contratti possono, quindi, essere sottoscritti:
a) tra due privati;
b) tra impresa venditrice e privato compratore;
c) tra privato venditore e impresa compratrice.

A tutela di entrambe le parti
(venditore ed acquirente), la Legge prevede la trascrizione di tali contratti, che pertanto dovranno essere redatti da Notaio, sia per il controllo della regolarità degli stessi, sia per la trascrizione dei medesimi.

Inoltre, per le ipotesi in cui una delle parti venga coinvolta in un fallimento, la nuova Legge esclude espressamente il pericolo della revocatoria (cioè il pericolo che la casa debba essere restituita al fallimento).

Le parti sono libere di regolare, in base alle proprie specifiche esigenze, sia la durata del contratto di uso della casa, sia la parte di canone che dovrà essere conteggiata nel prezzo della successiva vendita.

Chiedi maggiori informazioni al Tuo Notaio di fiducia o rivolgiti al Consiglio Notarile di Tua appartenenza.

Fabrizio Santosuosso - Notaio