Il Tar: 'No all'importazione di armi tipo guerra'
di Redazione

Anche se finalizzata al collezionismo, l’arma qualificabile come "da guerra" non può essere immessa sul mercato civile italiano. Corretta dunque l'interpretazione del Banco di prova di Gardone VT



La pistola qualificabile come "arma tipo guerra" non può ottenere la licenza d'importazione per essere immessa sul mercato civile italiano come "arma comune da sparo" di cui, entro certi limiti, è invece consentita la libera vendita.

Un principio che è stato ribadito dalla Prima sezione del Tar (presidente Angelo De Zotti, consiglie re estensore Francesco Gambate Spisani), che ha cosi confermato il rifiuto opposto dal Banco Nazionale di prova per le armi da fuoco di Gardone Val Trompia alla richiesta di Guns Trade srl di Reggio Emilia e Dtg (Defcnsc Tecnnology Group) di Varese del nullaosta per la importazione e commercializzazione per collezionismo e attività sportiva, rispettivamente della pistola FN Random, calibro .223 Remington modello Mini Archer di fabbricazione polacca, e della pistola Olympic Arms calibro .223 Remington e calibro 5.45x39 di produzione statunitense.

Una sentenza che i giudici hanno emesso rifacendosi al secondo comma dell'articolo i della legge 110 del 1975 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi).

La motivazione riguarda il fatto che le armi in questione possono utilizzare gli stessi proiettili della armi da guerra (munizioni militari 5.56 Nato e 5.45 di ordinanza negli eserciti dell'ex Patto di Varsavia) e che hanno le caratteristiche delle "armi tipo guerra" e soggiacciono alle norme che ne vietano l'uso e il porto da parte di privati.