Autocertificazione valutazione rischi: prorogata
di Laura

Prorogati i termini per la autocertificazione della valutazione dei rischi. E il secondo slittamento. Per presentarla c'è tempo fino al 30 giugno 2013.

 
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012 – Suppl. Ordinario n. 212 - la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)' con la quale viene fissato al 30 giugno 2013 il termine del 31 dicembre 2012 previsto nell’art. 29, comma 5 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
 
Dopo la proroga del 2012 (dal 30/6 al 31/12) arriva una ulteriore proroga al 30/6/2013 dell’obbligo di sostituire l’autocertificazione della valutazione dei rischi con la valutazione vera e propria, o dell’utilizzo delle procedure standardizzate.
 
La proroga è arrivata tramite l’approvazione delle tante proroghe inserite nel decreto “stabilità” approvato il 21/12/2012. Tra i moltissimi adempimenti, al comma 388 vi è anche la proroga della possibilità di autocertificare gli obblighi di valutazione dei rischi di cui all’art 29 comma 5 D.lgs 18/08 per le PMI fino a 10 lavoratori.
 
Si riporta il comma 5 dell'art. 29 così come modificato:
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f).
Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi.
Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).