Presunzione di lavoro dipendente
di Laura

Nuovo quadro normativo per i lavoratori autonomi con partita IVA dopo la Riforma del Lavoro: "se per due anni l'80 per cento dei ricavi è con lo stesso fornitore si presume che si tratti di lavoro dipendente"

 
Anzitutto vi è da dire che il c.d. contratto con partita IVA è una peculiare forma di gestione retributiva e fiscale riservata ai prestatori di lavoro autonomo, quali possono essere, ad esempio, i liberi professionisti ed i collaboratori.
Con la Riforma del Lavoro del 2012 il Legislatore è intervenuto sulla tipologia contrattuale in questione non solamente per quelle prestazioni “classiche” rese da professionisti iscritti in Albi, ma anche per le collaborazioni generiche stabili che le parti hanno voluto sottrarre al regime del lavoro subordinato o delle collaborazioni a progetto.
 
Tale norma dispone che al ricorrere di determinate condizioni, la collaborazione resa dalla persona titolare di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, debba essere ricondotta nella fattispecie del contratto di collaborazione a progetto .
Il rapporto (a partita IVA), quindi, dovrà essere riqualificato in un contratto di collaborazione a progetto; ciò a meno che non venga fornita, dal committente, prova contraria.
 
Ecco quali  sono le condizioni al ricorrere delle quali scatta tale presunzione:

- la durata complessiva della collaborazione è superiore al periodo di 8 mesi nell’arco degli ultimi due anni solari;
- il “lavoratore” ha a disposizione una postazione fissa di lavoro, presso la sede dello stesso committente;
- il corrispettivo percepito (sempre dallo stesso committente) è superiore all’80% dei guadagni.

Tutti quei prestatori di lavoro che, in base AD ALMENO DUE delle citate condizioni, sono identificati quali subordinati, “dovranno” essere trasformati in collaboratori a progetto oppure in dipendenti; l’applicazione della disciplina del contratto a progetto comporta, di conseguenza, l’obbligo di individuare un progetto specifico, focalizzato su un risultato – obiettivo concreto e che non potrà coincidere con l’oggetto stesso dell’attività aziendale.