Lavoro nero, nuove sanzioni
di red.

Si aggrava la posizione del datore di lavoro che si avvale di personale non in regola col permesso di soggiorno. Rischia fino a 150 mila euro di multa.


Il 9 agosto è entrato in vigore il decreto n.109 del 16 luglio 2012 che reca disposizioni legate alla direttiva 2009/52/CE sulle norme minime relative a sanzioni e provvedimenti a carico di datori di lavoro che impieghino cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare.
Una conseguente modifica degli art. 22 e 24 del Testo Unico e l’inserimento del nuovo art. 25duodecies nel Dlgs 231/2011 introducono così nuove circostanze aggravanti e sanzioni penali a carico di quelle aziende che favoriscano, impiegandoli, immigrati privi di regolare permesso di soggiorno.
 
Si tratta delle ipotesi aggravate di reato che coinvolgono il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri non solo privi di permesso di soggiorno ma anche lavoratori con permesso scaduto o del quale non sia stato chiesto nei termini di legge il rinnovo.
Il provvedimento in esame introduce così la rubrica "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" dove vengono disposte sanzioni pecuniarie fino a un limite di 150.000 euro.
In sostanza un allungamento della lista dei reati previsti dalla cosiddetta 231 che fanno scattare il regime di responsabilità.
Quei reati il cui elenco è in continuo aggiornamento.
Oltre ai reati colposi connessi alla tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro il decreto include a oggi reati contro la Pubblica Amministrazione, reati societari, reati di ricettazione e riciclaggio, delitti informatici e contro l’industria del commercio.
Un'altra buona ragione per adottare un modello organizzativo.

SeIL - Sabbio Chiese