Appalti: responsabilità solidale estesa
di Elisa Melzani

Nuove norme in materia di responsabilità solidale nei contratti di appalto.

 
Nel D.L. 16/2012 (c.d. “decreto fiscale”), convertito nella L. n.44/2012, all’art. 2, comma 5 bis è stato previsto che, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente che opera come imprenditore o datore di lavoro, è obbligato in solido con l’appaltatore nonché con gli eventuali subappaltatori per il versamento:
· delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente;
· dell’IVA relativa alle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell’ambito dell’appalto.
 
La responsabilità del committente opera per tutta la durata del contratto ed ha effetto sino al secondo anno successivo alla cessazione dell’appalto.
Pertanto, dopo questa modifica sulla responsabilità in materia di appalto, il committente (imprenditore) o datore di lavoro assume la responsabilità in ordine al regolare versamento delle ritenute fiscali e dell’IVA sia da parte dell’appaltatore che degli eventuali subappaltatori.
 
Tale solidarietà insiste ovviamente anche per l'appaltatore che rispetto ai contratti di subappalto assume a sua volta la veste di committente.
La nuova norma è fortemente penalizzante per il committente di opere o di servizi il quale, di fatto, assume la responsabilità in ordine agli adempimenti fiscali spettanti ad altri soggetti.
Per essere liberato dalle responsabilità, deve dimostrare di aver messo in atto tutte le misure necessarie per evitare l’inadempimento, cioè che il mancato versamento dell’IVA e delle ritenute si è verificato pur avendo adottato gli opportuni accorgimenti, con tutte le evidenti difficoltà ad effettuare i necessari controlli.
 
La nuova norma ha introdotto quindi nuovi adempimenti che si aggiungono a pieno titolo nella lunga lista delle responsabilità solidali che gravano in capo al committente nel contratto di appalto.
 
d.ssa Elisa Melzani
elisamelzani@sada.bs.it