Sublocazione, i canoni non percepiti non sono reddito
di Alessandra Pirlo

Questi gli adempimenti fiscali in merito ai redditi da dichiarare in caso di contratto di sublocazione

La locazione è il contratto mediante il quale una parte si obbliga, dietro corrispettivo, a far godere ad altri un bene mobile od immobile. Colui che ha ricevuto la cosa locata, in assenza di divieto del locatore, può a sua volta concedere lo stesso bene ad altri: si attua così il contratto di sublocazione.
Quali conseguenze in ordine ai redditi da dichiarare?
Il locatore dichiara i canoni annui previsti nel contratto, sulla base del principio di competenza, indipendentemente dal momento dell’incasso; il sublocatore dichiara solo gli importi effettivamente percepiti nell’anno, principio di cassa.
L’art. 67, c. 1 del T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) cita: “Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente…i redditi derivanti…e dalla sublocazione di beni immobili”.
Facendo dunque riferimento alla norma, il sublocatore persona fisica “privato” che non percepisce i canoni di sublocazione a lui spettanti non ha l’obbligo di dichiararli poiché rientranti nella categoria dei redditi diversi e, pertanto, tassati secondo il principio di cassa, ovvero al momento della effettiva percezione.
Potrebbe essere il caso, per esempio, della persona fisica che conceda in sublocazione (con regolare contratto registrato) un immobile ad uso commerciale per il quale è già in essere contratto di locazione con corresponsione dei relativi canoni.
Diversamente dal contratto di sublocazione, il reddito derivante da contratto di locazione è disciplinato dall’art. 26 del sopra citato T.U.I.R. e rientra nella categoria dei redditi fondiari. Perciò, il locatore che non riceve il pagamento dei canoni di locazione è tenuto in ogni caso a dichiararli, poiché la tassazione è applicata a prescindere dall’effettiva percezione. In deroga a quanto appena esposto, lo stesso articolo 26 riconosce che non concorrono a formare il reddito del locatore, i canoni non percepiti se sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni:
- il contratto di locazione è stato stipulato per uso abitativo;
- e si è concluso il “procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore”.

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