Valutazione dei rischi
di Leone Boccacci

Documento di valutazione dei rischi obbligatorio anche per le aziende che occupano meno di dieci 10 lavoratori


Ai sensi dell’art. 29 comma 5, dopo il 30/06/2012 i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori non potranno più autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi.
Si segnala, inoltre, che con una recente sentenza, la Corte di Cassazione Penale ha rigettato il ricorso di un’azienda sanzionata per non avere esibito durante un sopralluogo dell’ASL il Documento di Valutazione dei Rischi.
 
La facoltà per le aziende fino a 10 lavoratori di ricorrere all'autocertificazione della valutazione dei rischi non esonera infatti il datore di lavoro dal predisporre comunque una documentazione sulla valutazione effettuata, sia pure meno analitica.
La redazione di un Documento di valutazione dei Rischi, seppure in forma semplificata, è quindi SEMPRE obbligatoria, come confermato altresì dal D.Lgs. 81/08, artt. 17 e 28.
Il successivo art. 29 del D.Lgs. 81/08, al comma 5, prevede modalità semplificate di adempimento di tale obbligo per i datori di lavoro che occupano fino a dieci dipendenti.
 
Questa sentenza sottolinea come l’obbligo di effettuare la Valutazione dei Rischi, che la Legge pone in capo al datore di lavoro, sia comunque rivolto a tutte le aziende, anche quelle piccole e non può essere liquidato come mero atto burocratico, perché in esso è contenuto un elevato valore tecnico e prevenzionistico.