Abrogazione SISTRI
di Raffaella Bertuzzi

Fra gli effetti della più recente manovra finanziaria del Governo, anche l'abrogazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti

 
Il D.L.  del 13 agosto 2011 n. 138,  pubblicato sul G.U. n. 188 del 13/08/2011 (manovra finanziaria), ed entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, all’art. 6, comma 2 abroga il SISTRI in vari modi: dall’art. 1, comma 1116, Finanziaria 2007, all’art. 260 bis del “Codice ambientale” (D.Lgs. 152/2006) al DM 17 dicembre 2009 istitutivo del SISTRI al Testo Unico SISTRI (DM 18/02/2011 n. 52).
 
Il DL 138/2011 dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni pena la decadenza, pertanto il primo settembre 2011 le aziende non dovranno iniziare con il sistema di tracciabilità dei rifiuti e nemmeno con la doppia registrazione, semplicemente dovranno continuare con il vecchio sistema cartaceo dei registri di carico e scarico e dei formulari.
 
L'art. 6, comma 2, del DL 138/2011 recita:
 
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono abrogati:
a) il comma 1116, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) l'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
c) il comma 2, lettera a), dell'articolo 188-bis, e l'articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
d) l'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
e) il comma 1, lettera b), dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
f) l'articolo 36, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, limitatamente al capoverso «articolo 260-bis»;
g ) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 e successive modificazioni;
h) il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 18 febbraio 2011 n. 52.
 
3. Resta ferma l'applicabilità delle altre norme in materia di gestione dei rifiuti; in particolare, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, i relativi adempimenti possono essere effettuati nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.
 
Dott.  Raffaella Bertuzzi
Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
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